Approvata La Legge Sul Copyright

La cosiddetta “legge bavaglio” viene approvata a Strasburgo. Cosa cambierà in rete per gli utenti e per i principali siti social e motori di ricerca. Articolo di Michela Di Mattia

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Dopo 3 anni di contrattazioni, il 26 marzo 2019 nell’aula di Strasburgo, è stato votato dal Parlamento europeo, con 348 sì, 276 no, 36 astenuti e dopo aver respinto la proposta di 38 eurodeputati di riaprirlo, il testo finale della legge sul copyright. La legge ha generato molti malumori negli scorsi mesi, dati dalle preoccupazioni circa le possibili limitazioni in termini di libertà d'espressione che avrebbe potuto comportare. Nei giorni 25 e 26 marzo scorsi la pagina web di Wikipedia, la famosa enciclopedia digitale, è rimasta oscurata(come già aveva fatto nel mese di luglio 2018) per protesta nei confronti dell’approvazione di questa legge, nonostante l’enciclopedia online, non avendo fini commerciali, sia esonerata dall’obbligo del rispetto delle nuove regole sul copyright. In questi due giorni, Wikipedia, cercando di sensibilizzare gli utenti, li invitava a contattare i membri del parlamento europeo per non farli votare a favore della stessa.

Tra le piattaforme online più coinvolte ci sono YouTube, Facebook, Twitter, Google News, poiché sono direttamente responsabili di ciò che i loro siti caricano a proposito di notizie e informazioni. Così, tutta la categoria degli artisti o detentori di notizie e informazioni potranno rivendicare i loro diritti e una remunerazione ogni qualvolta che venga diffusa una loro opera nelle piattaforme di internet. In questo modo a musicisti, creativi, editori e artisti in genere potranno attribuirsi il compenso che spetta loro. I grandi della rete come i su citati social e motori di ricerca dovranno stabilire dei sistemi di controlli automatici, in modo che sulle loro piattaforme non venga caricato materiale coperto da diritti.

Nulla cambia per gli utenti di internet e numerose sono le disposizioni affinché il web rimanga un bacino di informazioni e di libertà di espressione.

Il punto debole della direttiva è che non specifica esattamente quale strada percorrere, lascia al Parlamento di ogni stato la libertà di scegliere come fare, così che ognuno possa votare le leggi e le riforme migliori per il proprio territorio. Perché per quanto vengano indicate le linee guida generali, non risulta chiaro di come poi vengano applicate in ogni paese.

I punti più caldi sono l’art 11 e il 13 dai quali si evince, in sostanza, la necessità di tutelare chi produce informazioni e contenuti, che siano di musica, di cinema o di qualsiasi altra natura, insomma tutte notizie che circolano sul web e che mettono in relazione e anche un po’ in contrasto chi produce questi contenuti e il luogo dove questi stessi vengono trasmessi.

Cosa è contenuto in questi articoli?

Art. 11. Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale.

1. Gi stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all’art 2. e art. 3 paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e per gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono provarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli art da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2001/28/CE, si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l’uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.

L’art. 11 potrebbe far stabilire, per le grandi piattaforme, una vera e propria tassa, una sorta di licenza a pagamento, per permettersi di rendere pubblico ogni tipo di contenuto proveniente da editori o giornalisti. Quest’ultimi hanno facoltà di negoziare e farsi pagare l’utilizzo dei loro contenuti e di bloccarne l’utilizzo digitale, se non approvato. Snippet brevi e descrizioni non sono protetti da copyright e si possono condividere liberamente.

Art. 13 utilizzo di contenuti protetti

1. I prestatori di servizi della società dell’ informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso delle tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società di informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l’uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici

Con questo articolo si prevede che siano sempre le grandi piattaforme digitali come Youtube, Facebook etc etc a vigilare sui contenuti coperti da copyright caricati dagli utenti, che sono esonerati dal pagamento di eventuali sanzioni. Praticamente, tutte queste piattaforme dovrebbero verificare che ogni cosa pubblicata non possa ledere il diritto d’autore e possono bloccarne la pubblicazione. In questo modo, le multinazionali hanno il diritto di decidere cosa pubblicare e cosa no e quali informazioni trasmettere all’utente finale. Il sistema di controllo preventivo dovrebbe funzionare con un riconoscimento automatico che ispeziona che, nei video, non siano presenti immagini protette da copyright. Questo sistema è senza dubbio molto complicato e impensabile che possa essere applicato ad ogni immagine, video o articolo presente online.

Coloro che hanno votato per il no sostengono che ad essere minacciata sarà la libera circolazione delle informazioni online che oggi rappresenta un punto di riferimento per moltissimi utenti. Una legge che è stata ribattezzata come “legge bavaglio”, poiché si corre il rischio che, pur tutelando i diritti d’autore, potrebbe creare dei problemi sulla libertà della circolazione delle informazioni online e quindi la libertà di espressione.

Cosa potrebbe cambiare con questa legge?

Per poter condividere articoli, o frammenti di essi, anche se di 20 anni, si dovrebbe avere una licenza da parte dell’editore.

Non sarà più possibile condividere interi articoli, in quanto protetti da copyright, ma solo frammenti. Un emendamento al testo prevede che rimanga possibile la condivisione di opere protette a scopo di citazione, critica, revisione, caricatura o parodia.

Twittare anche 4 o 5 parole di un titolo di un articolo di editore, risulterà una violazione dell’estensione del diritto d’autore per gli editori. Condividere sui social un articolo, con anteprima dello stesso, sui social sono elementi soggetti a licenza. Siti come Pinterest dove è possibile salvare un’immagine e ripubblicarla è anch’essa una violazione di diritti di estensione diritto d’autore

“Se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco che la menzogna diventava un fatto storico, quindi vera.”  George Orwell



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